Art. 2.
(Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile).

      1. L'articolo 2094 del codice civile è sostituito dai seguenti:

      «Art. 2094. - (Contratto di lavoro). - Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato, fatte salve le eccezioni previste dalla legge il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare

 

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la propria attività intellettuale o manuale in via continuativa all'impresa o diversa attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro.
      Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da attribuire al lavoratore.
      L'eventuale esclusione, per accordo espresso tra le parti o per fatti concludenti, dell'esercizio da parte del datore di lavoro dei poteri di cui al primo e al secondo periodo del primo comma dell'articolo 2103, al secondo comma dell'articolo 2104 e all'articolo 2106, nonché dell'applicazione degli articoli 2100, 2101, 2102 e 2108, e dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non comporta l'esclusione dei prestatori di lavoro interessati dalla fruizione della disciplina generale di tutela del lavoro prevista dal presente codice e dalle leggi speciali vigenti in materia di lavoro, né può dare luogo a trattamenti economici e normativi peggiorativi rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della medesima impresa.
      L'accordo di cui al terzo comma, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti del trattamento economico-normativo.

      Art. 2094-bis. - (Diritti di informazione). - I datori di lavoro informano semestralmente le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, sul numero, sulle caratteristiche professionali e sulle modalità delle prestazioni lavorative dei lavoratori che prestano la loro attività nelle rispettive aziende».

      2. L'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 2095. - (Categorie dei lavoratori). - I lavoratori di cui al primo comma dell'articolo 2094 si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai».

 

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